Ancora notizie dal fronte trasporti pubblici: ma, mentre per i servizi ferroviari non erano poi così entusiasmanti, per quelli che riguardano gli autobus urbani lo sono, eccome!
Siete stufi di aspettare l’autobus per ore, magari esposti alle intemperie, con i libri, affamati e stanchi? Non posso annunciarvi un cambiamento radicale, ma ciò che posso dirvi è che, tra qualche tempo, sarete rimborsati. Già, avete letto bene.
Rimborsi in caso di ritardo, multe salate per i furbetti e videosorveglianza. Ecco cosa prevede la bozza del decreto legge sui servizi pubblici locali (testo unico attuativo della riforma Madia) che si occupa anche di trasporti, che impone una stretta su corse cancellate o ritardi, a tutela dei pendolari e di che si muove con i mezzi pubblici. Il diritto al rimborso del biglietti scatta dopo mezz’ora se si tratta di mezzi pubblici cittadini o dopo un’ora se si allarga il raggio a livello locale. A meno che i problemi derivino da scioperi, calamità naturali o altri eventi imprevedibili. Tutto questo, ferma restando la normativa esistente in materia.
Per quanto riguarda “furbetti ed evasori”, chi non paga il biglietto andrà incontro a multe salate, pari a 60 volte il valore del biglietto ordinario e comunque non superiore a 200 euro.
Inoltre le aziende del Tpl (trasporto pubblico locale, ndr) potranno anche affidarsi a soggetti esterni “qualificabili come agenti accertatori“, che, nei limiti del loro servizio, acquistano la qualità di pubblico ufficiale. Stando alla bozza, è previsto inoltre che il ministero dell’Interno possa mettere a disposizione “agenti ed ufficiali aventi qualifica di polizia giudiziaria, secondo un programma di supporto agli agenti accertatori” per periodi non superiori ai 3 anni e con copertura dei costi a carico dell’ente che fa la richiesta. Sempre al “fine di assicurare il più efficace contrasto al fenomeno dell’evasione tariffaria” possono essere utilizzate anche “le rilevazioni dei sistemi di videosorveglianza presenti a bordo dei veicoli e sulle banchine di fermata“. E le registrazioni possono rappresentare “mezzo di prova, nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, per l’identificazione di eventuali trasgressori che rifiutino di fornire le proprie generalità agli agenti accertatori, anche con eventuale trasmissione alle competenti forze dell’ordine”.
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