Da oggi, 11 gennaio, la Sicilia conta tre nuove “zone rosse”: si tratta della città di Messina e dei comuni di Ramacca e Castel di Iudica, entrambi in provincia di Catania. Le relative misure restrittive resteranno in vigore fino al 31 gennaio, così come previsto dall’ordinanza del presidente della Regione Nello Musumeci.
Le misure previste
Subentrano nuove regole per chi abita in queste aree. È vietato accedere a un Comune diverso dal proprio e allontanarsi dal proprio territorio comunale, con mezzi pubblici o privati, fatta eccezione per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute.
Sarà sempre consentito il transito, in ingresso e in uscita, per il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza, per gli operatori sanitari e socio-sanitari, per il personale impegnato nell’assistenza alle attività inerenti l’emergenza, nonché per l’ingresso e l’uscita di prodotti alimentari, sanitari e di beni o servizi essenziali. Inoltre, rimane consentito il transito esclusivamente per garantire le attività necessarie per la cura e l’allevamento degli animali, nonché per le attività imprenditoriali non differibili in quanto connesse al ciclo biologico di piante.
Inoltre, per Messina è prevista una misura particolare: dato il ruolo strategico nei collegamenti, sarà sempre consentito il transito attraverso il territorio comunale a quanti dovranno raggiungere altre località all’interno o fuori dalla Sicilia. Nella zona degli imbarcaderi, inoltre, restano operativi i drive-in di controllo per poter effettuare i tamponi rapidi su chi farà ingresso nella Città dello Stretto e, più in generale, nell’Isola.
Disposto, poi, il divieto di circolare (a piedi o con qualsiasi mezzo pubblico o privato), se non per comprovate esigenze di lavoro, per l’acquisto di generi alimentari e beni di prima necessità, per ragioni di natura sanitaria, per stato di necessità, per usufruire di servizi o attività non sospese.
Sospese tutte le attività didattiche e scolastiche, di ogni ordine e grado, degli uffici pubblici (fatta salva l’erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità), commerciali al dettaglio, centri commerciali e outlet, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità, anche se esercitate nelle medie e grandi strutture di vendita (compresi i centri commerciali).
Rimangono aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie secondo gli ordinari orari di lavoro.
Nei giorni festivi è vietato l’esercizio di ogni attività commerciale, ad eccezione di edicole, tabaccai, farmacie e parafarmacie. Resta, infine, consentita sempre la vendita (con consegna a domicilio) dei prodotti alimentari e dei combustibili per uso domestico e per riscaldamento.