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Assegno unico per figli maggiorenni: requisiti e importi

L'assegno unico potrà essere richiesto da tutti i nuclei familiari con un figlio maggiorenne a carico che studi o lavori. Di seguito i requisiti richiesti.

Assegno unico: anche per quest’anno si potrà richiedere l’assegno unico universale destinato ai nuclei familiari con figli maggiorenni. Si tratta di un contributo economico erogato dall’Inps per sostenere le famiglie nelle spese quotidiane. Di seguito tutti i dettagli a riguardo.

Assegno unico per figli maggiorenni, i requisiti richiesti

L’Assegno Unico Universale viene riconosciuto ai nuclei familiari per ogni figlio a carico, anche se maggiorenne, fino al compimento dei 21 anni, a condizione che il figlio si trovi in una delle seguenti situazioni:

  • frequenti un corso di formazione scolastica o professionale, o un corso di laurea;
  • svolga un tirocinio o un’attività lavorativa, con un reddito complessivo annuo inferiore a 8.000 euro;
  • risulti disoccupato e stia cercando lavoro tramite i servizi pubblici per l’impiego;
  • partecipi al servizio civile universale.

Assegno unico per figli maggiorenni che studiano

L’Assegno Unico verrà riconosciuto anche per tutti i nuclei familiari con a carico  figli che studiano, anche se maggiorenni, fino al compimento dei 21 anni, purché risultino ancora fiscalmente a carico, con un reddito ISEE individuale e complessivo non superiore a 8.000 euro annui.

L’assegno cessa automaticamente al compimento dei 21 anni del figlio. Da quel momento, è possibile tornare a beneficiare delle detrazioni fiscali per i figli a carico, incluse quelle per le spese universitarie e per gli studenti di scuola e università. Si ricorda che per i figli con disabilità, invece, non esistono limiti di età per ricevere l’Assegno Unico.

Assegno unico per figli maggiorenni che lavorano

segno unico potrà essere richiesto anche da tutte le famiglie con un figlio a carico maggiorenne, fino a 21 anni, che svolga un’attività lavorativa. Dovrà soddisfare anche i seguenti requisiti:

  • se convivente con uno o entrambi i genitori e a patto che, nell’anno di riferimento della domanda, non possieda un reddito complessivo ai fini IRPEF superiore a 8.000 euro;
  • se non convivente con i genitori, sia a carico di questi ai fini IRPEF e non sia coniugato o a sua volta genitore. In tal caso il figlio può comunque fare parte del nucleo dei suoi genitori in cui “viene attratto” ma solo se nei due anni precedenti alla richiesta di Assegno Universale il reddito complessivo lordo non superi la soglia dei 8.000 euro.
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