
La circolare ministeriale n. 157048 del 9 luglio 2025 fornisce istruzioni e indicazioni operative riguardo alle supplenze per il personale docente. In particolare, affronta il tema dell’assegnazione degli incarichi tramite le graduatorie d’istituto e, nel caso in cui queste risultino esaurite, chiarisce le modalità per ricorrere alla procedura dell’interpello. Si ricorda che il regolamento delle supplenze prevede delle sanzioni in caso di rinuncia alle supplenze docenti, mancata presa di servizio o abbandono dell’incarico di supplenza.
Gli avvisi di interpello per il reclutamento dei docenti, pubblicati sia sul sito ufficiale della scuola che su quello dell’Ufficio Scolastico Territoriale (UST) competente, seguono precise modalità operative.
La nomina dei supplenti avviene secondo un ordine di priorità:
per i posti comuni, si procede prima con i docenti abilitati e, in caso di mancanza, con coloro che sono in possesso del solo titolo di studio richiesto;
per i posti di sostegno, si dà precedenza ai docenti specializzati e, solo in assenza, si considerano i non specializzati purché in possesso del titolo di studio valido.
Ogni avviso d’interpello deve riportare in modo chiaro e completo:
la classe di concorso e la tipologia di posto (comune o sostegno);
la data di inizio dell’incarico, la sua durata e l’orario settimanale complessivo;
la sede di servizio;
il titolo di accesso richiesto, ovvero l’abilitazione per i posti comuni e la specializzazione per il sostegno;
le modalità e i tempi per inviare la propria disponibilità;
i termini entro cui è necessario prendere servizio.
Il docente supplente che viene individuato tramite interpello dal dirigente scolastico e non risponde all’avviso, rifiuta l’incarico oppure non prende servizio entro i termini indicati, perde il diritto di ricevere ulteriori proposte di supplenza dalla medesima graduatoria d’istituto, per lo stesso insegnamento o per il sostegno, nello stesso ordine e grado di scuola, per tutto l’anno scolastico, limitatamente a quella scuola.
Se il docente accetta la supplenza, prende regolarmente servizio nei tempi previsti, ma decide successivamente di abbandonare l’incarico, va incontro a una sanzione più grave: la cancellazione da tutte le graduatorie d’istituto per l’intero anno scolastico in corso.
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