Riforma scuola: pubblicata nelle scorse ore in Gazzetta Ufficiale la Legge 29 giugno 2022, la numero 79, che include numerose novità. Ecco cosa cambia.
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Riforma scuola: pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge 29 giugno 2022, la n. 79, che include anche le novità in merito al reclutamento docenti, e non solo.
Si ricorda che l’approvazione in Parlamento della riforma in questione risale allo scorso 28 giugno. Il provvedimento entra in vigore da oggi, giovedì 30 giugno ma si attendono i decreti attuativi. Cosa cambierà? Di seguito tutti i dettagli.
Sono particolarmente interessati a tale riforma coloro che ambiscono a diventare insegnanti: cambia, in particolare, la formazione e il reclutamento dei docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado.
Si stabilisce, adesso, un percorso abilitante di 60 CFU: la gestione è affidata agli atenei. Il percorso si concluderà con una prova finale che comprende uno scritto, oltre che una lezione simulata.
I dubbi di molti, soprattutto di quanti li hanno già conseguiti, ruotano intorno ai 24 Crediti Formativi Universitari (CFU). Nel testo si esplicita che questi non verranno persi ma chi non li ha ancora acquisiti dovrà affrettarsi: il termine ultimo per farlo è fissato al prossimo 31 ottobre 2022.
Grazie a questo genere di abilitazione sarà possibile prender parte ai concorsi a cattedra, annuali, che cambiano insieme al resto. Chiunque volesse affrontare le relative prove, dovrebbe sapere che non sarà più possibile trovare quesiti a crocette: questi verranno sostituiti da domande aperte.
In sintesi, per occupare una cattedra occorrerà:
Fino al 31 dicembre 2024, i candidati avranno la possibilità di partecipare ai concorsi a cattedra anche con soli 30 CFU (a patto che una parte di questi siano di tirocinio diretto) o con soli 24 CFU (conseguiti però entro il 31 ottobre 2022): i restanti crediti, invece, potranno esser ottenuti dopo il superamento del concorso a cattedra.
La partecipazione ai concorsi è riservata anche ai docenti che contino almeno tre anni scolastici di servizio anche non continuativi, svolti entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione al concorso e nei cinque anni precedenti nelle scuole statali (valutati ai sensi dell’articolo 11/14 della legge n. 124/99).
Il percorso successivo dipenderà dal possesso o meno dell’abilitazione o dei 30 CFU o dei 24 CFU.
Ma le novità in merito alla riforma scuola non sono finite qui. Tra gli altri provvedimenti estrapolati dal testo del maxi-emendamento:
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