Novità in arrivo relative all'Assegno unico e al Reddito di Cittadinanza. L'Inps ha comunicato, tramite un messaggio, che non vi è nessuna scadenza per gli arretrati.
Per l’assegno unico con il reddito di cittadinanza arrivano delle novità dall’Inps e che riguardano gli arretrati per i quali non è prevista più alcuna scadenza. L’Inps ha comunicato attraverso un sms che salta, per i nuclei famigliari, percettori del Rdc che prendono anche l’assegno unico per i figli a carico, la scadenza del 30 giugno per ottenere gli arretrati a partire dal mese di marzo.
Gli arretrati dell’assegno unico per i percettori del reddito di cittadinanza, ai quali il sostegno per i figli viene riconosciuto in automatico senza la necessità di presentare una domanda, sono quelli relativi al modello RdC – Com/Au da presentare.
Resta tuttavia la scadenza del 30 giugno per le mensilità arretrate di assegno unico, per coloro che non rientrano tra i beneficiari del reddito di cittadinanza. Di seguito le istruzioni dell’Inps contenute nell’ultimo messaggio per assegno unico e reddito di cittadinanza con le quali rettifica precedenti disposizioni.
Nessuna scadenza per gli arretrati dell’assegno unico dei percettori del reddito di cittadinanza e si va così oltre il 30 giugno 2022.
La rettifica dell’Inps sulla scadenza per la presentazione del modello Rdc – Com/AU arriva, come specifica lo stesso Istituto, a seguito di conforme parere del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali. La rettifica deriva dal fatto che la funzione del modello Rdc – Com/AU è esclusivamente l’acquisizione delle informazioni utili al riconoscimento dell’integrazione dell’assegno unico sul reddito di cittadinanza e non quello di domanda di accesso al trattamento. Se si è percettori del reddito di cittadinanza, e si ha anche diritto all’assegno unico, il diritto all’integrazione RdC/AU è già garantito.
Pertanto, conclude l’Inps nel messaggio del 22 giugno su assegno unico e reddito di cittadinanza, che lo stesso Istituto “procederà al riconoscimento degli importi relativi alle mensilità arretrate di integrazione Rdc/AU, ivi incluse le relative maggiorazioni spettanti, con decorrenza dal mese di marzo dell’anno di competenza dell’AU, indipendentemente dalla data di presentazione del modello Rdc – Com/AU, sul presupposto dell’esistenza di una domanda di Rdc in pagamento nella medesima mensilità di marzo.”
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