Obbligo vaccinale: docenti, personale ATA, militari e forze dell'ordine sono le nuove categorie di lavoratori per i quali sarà necessario il vaccino per lavorare.
Obbligo vaccinale per docenti, personale ATA, forze armate e dell’ordine: sono queste le nuove categorie di lavoratori per i quali sarà necessario essere vaccinati per lavorare. Infatti, dopo il personale sanitario comprendente medici e infermieri, è arrivato il momento di estendere l’obbligatorietà del vaccino anche ad altri gruppi di persone. In particolare, le categorie citate offrono servizi fondamentali ed essenziali per il Paese: basti pensare che le figure in questione si occupano della sicurezza generale e della formazione dei più giovani.
La decisione è una tra quelle inserite nell’ultimo decreto rilasciato dal Consiglio dei Ministri in merito alle nuove misure anti Covid e all’attuazione del super green pass. In particolare, si spinge verso una stretta in riferimento al fronte no vax, da attuare anche in zona bianca.
Dunque, come specificato nel decreto, l’obbligo vaccinale sarà confermato per il personale sanitario e delle Rsa, in riferimento alla terza dose, e sarà esteso a partire dal 15 dicembre alle categorie del personale scolastico, includendo sia docenti che unità ATA. Allo stesso tempo, l’obbligo scatterà per il settore della difesa e sicurezza, includendo le forze di polizia, i militari e il soccorso pubblico.
Nel testo del decreto super green pass è anche specificato il procedimento da attuare nel momento in cui il lavoratore non adempie all’obbligo vaccinale. Tuttavia, anche se adesso si fa riferimento a nuove categorie, il trattamento previsto per i lavoratori che non saranno vaccinati rimane quello già attuato per tutte le categorie di lavoratori pubblici e privati senza green pass.
Infatti, nel decreto si legge che nel caso in cui sia verificato l’inadempimento all’obbligo vaccinale, è prevista la sospensione immediata del diritto di svolgere l’attività lavorativa, “senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per il periodo di sospensione, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati”.
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