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Si possono fotocopiare i libri universitari? Le regole

Si possono fotocopiare i libri universitari? Questa è una delle domande che più attanaglia le matricole, nuove all'università con tanto materiale da reperire.

Si possono fotocopiare i libri universitari? È cominciato ufficialmente il nuovo anno accademico, 2021/22, tanto per i “veterani” iscritti da più o meno tempo alle varie facoltà degli Atenei italiani quanto per i “nuovi arrivati”, le matricole, coloro i quali hanno sostenuto i test per iscriversi ad un percorso universitario, cominciando così una nuova fase della propria formazione personale.

Com’è d’abitudine, durante i primi giorni delle lezioni i docenti universitari presentano agli studenti il programma delle materie da loro tenute; gli allievi, dunque, si trovano spesso davanti un forte carico di libri non solo da studiare ma, soprattutto, comprare.

Le matricole cominciano così a dividersi: c’è chi compra i testi accademici originali, magari usufruendo degli sconti messi a disposizione dai singoli atenei e c’è chi, ancora, studia dal proprio e-book reader, contenendo i costi; c’è chi, infine, per avere il testo cartaceo spendendo di meno, fotocopia i libri. Ma è effettivamente consentito? Dunque, si possono fotocopiare i libri universitari?

Si possono fotocopiare i libri universitari? Cosa dice la legge

In materia giuridica, l’articolo 171 della legge sul diritto d’autore del 22 aprile 1941 sottolinea che “è punito con la multa da euro 51 a euro 2.065 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma riproduce, trascrive, recita in pubblico, diffonde, vende o mette in vendita o pone altrimenti in commercio un’opera altrui o ne rivela il contenuto prima che sia reso pubblico, o introduce e mette in circolazione nello Stato esemplari prodotti all’estero contrariamente alla legge italiana”, o “mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un’opera dell’ingegno protetta, o parte di essa”.

Tuttavia, continuando a leggere il testo della legge, viene sottolineato come la riproduzione venga punita se “per trarne profitto“, ma non “se il fatto è commesso per uso non personale”, eccezione su cui puntano la gran parte degli studenti universitari.

Nonostante questo, come viene spiegato spesso in ogni pagina web degli insegnamenti universitari, agli studenti “si ricorda che, ai sensi dell’art. 171 della legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive disposizioni, fotocopiare libri in commercio, in misura superiore al 15% del volume o del fascicolo di rivista, è reato penale”. Di conseguenza, sì, si possono fotocopiare i libri universitari, ma solo per il 15%; in caso contrario, si potrebbe incorrere in pesanti sanzioni

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