Superbonus 110%: l'Agenzia delle Entrate rende nota una circolare provvista di chiarimenti relativamente all'Ecobonus previsto dal decreto Rilancio.
È stata pubblicata la circolare dirigenziale dell’Agenzia delle Entrate contenente tutti i chiarimenti in merito al superbonus 110% per interventi di efficientamento o adeguamento antisismico, con allegato il modulo per chiedere la detrazione entro il 15 ottobre.
Come tutte le detrazioni dall’imposta lorda, l’agevolazione è ammessa entro il limite che trova capienza nell’imposta annua. Ma, in alternativa alla fruizione della detrazione, il contribuente (anche incapiente) può optare per lo sconto in fattura o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione stessa.
L’Agenzia delle Entrate chiarisce come il bonus, riservato dal decreto Rilancio alle persone fisiche “al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni”, sia applicabile anche alle Comunità energetiche rinnovabili configurate come enti non commerciali o condomini.
Possono inoltre accedere al Superbonus anche i familiari e i conviventi del possessore o detentore dell’immobile che sostengono la spesa per i lavori effettuati sugli immobili a loro disposizione. Il bonus può utilizzarsi anche su un immobile diverso rispetto all’abitazione principale, ma non su immobili in affitto o concessi in comodato.
Gli interventi privilegiati dal decreto prevedono operazioni di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro degli edifici con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo o dell’unità immobiliare indipendente che disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno; di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria sulle parti comuni degli edifici o sulle unità immobiliari funzionalmente indipendenti; antisismici e di riduzione del rischio sismico.
Il bonus arriva a comprendere anche alcune spese accessorie quali i costi per i materiali, la progettazione, perizie e sopralluoghi, spese preliminari di progettazione, ispezione e prospezione e quelle relative all’installazione di ponteggi, allo smaltimento dei materiali rimossi per eseguire i lavori, alla tassa per l’occupazione del suolo pubblico pagata dal contribuente per poter disporre dello spazio necessario all’esecuzione dei lavori.
A partire dal dal 15 ottobre 2020 ed entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui si sostiene la spesa, utilizzando il modello approvato allegato alla circolare dell’Agenzia delle Entrate, sarà possibile farne richiesta, per via esclusivamente telematica.
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