Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) emanato nella serata del 9 marzo prevede l’applicazione a tutto il territorio nazionale delle misure di contenimento inizialmente predisposte per la limitazione dei contagi da Nuovo Coronavirus nelle zone rosse (DPCM 8 marzo).
Scarica l’autocertificazione per gli spostamenti
L’art. 1 del decreto esorta a evitare l’entrata e l’uscita e i movimenti all’interno dei territori “a contenimento rafforzato”, “salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute”.
Le disposizioni del premier Conte sono state ulteriormente chiarite dal Ministro dell’Interno Luciana Lamorgese, le cui direttive implicano il coinvolgimento dei Comitati provinciali per l’ordine e la sicurezza pubblica nell’assunzione di specifiche misure di contenimento, nonchè indicazioni specifiche per il controllo e la limitazione degli spostamenti dei cittadini (in entrata e uscita) all’interno dei territori “a contenimento rafforzato”.
In particolare, “gli spostamenti potranno avvenire solo se motivati da esigenze lavorative o situazioni di necessità o per motivi di salute da attestare mediante autodichiarazione, che potrà essere resa anche seduta stante attraverso la compilazione di moduli forniti dalle forze di polizia. Un divieto assoluto, che non ammette eccezioni, è previsto per le persone sottoposte alla misura della quarantena o che sono risultate positive al virus”.
Le verifiche sul rispetto delle limitazioni della mobilità avverranno lungo le principali vie di comunicazione del sistema dei trasporti e saranno effettuate dalla polizia stradale, mentre l’Arma dei carabinieri e le polizie municipali effettueranno gli stessi controlli lungo la viabilità ordinaria. Anche i passeggeri dei trasporti ferroviari saranno soggetti a controlli attraverso apparecchi “termoscan” e all’acquisizione delle autodichiarazioni da parte della Polizia ferroviaria, personale delle ferrovie, autorità sanitarie e Protezione civile. Analoghi controlli verranno effettuati sui passeggeri dei voli in partenza e in arrivo negli aeroporti nelle aree “a contenimento rafforzato”.
Il mancato rispetto degli obblighi previsti dal decreto è punito ai sensi dell’articolo 650 del codice penale, come previsto dall’art. 3, comma 4, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6.