Il 7 Agosto scorso, attraverso una comunicazione ministeriale in Gazzetta, รจ stata approvata la delibera n. 20 adottata dal Comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense, in data 20 giugno 2014, con la quale รจ stato adottato il nuovo testo del Regolamento ex art. 21, commi 8 e 9 della legge n. 247/2012″ (riforma forense), ai sensi del quale: ยซL’iscrizione agli Albi comporta la contestuale iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense. La Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, con proprio regolamento, determina, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i minimi contributivi dovuti nel caso di soggetti iscritti senza il raggiungimento di parametri reddituali, eventuali condizioni temporanee di esenzione o di diminuzione dei contributi per soggetti in particolari condizioni e l’eventuale applicazione del regime contributivoยป.
Lโarticolo 21, dunque,ย prevede la registrazione automatica alla Cassa forense per chi si iscrive allโalbo degli avvocati, precisando (comma 10) che ยซnon รจ ammessa alcuna altra forma di previdenza alternativaยป.
Precedentemente vi era la libertร di scegliere come forma di previdenza la Cassa o l’Inps. Attualmente, invece, attraverso la presente delibera vi รจ l’obbligo di iscriversi solo presso la Cassa forense, e l’eventuale cancellazione dall’Albo per chi non adempia l’obbligo di iscrizione. Lโobiettivo della norma รจ regolarizzare la posizione dei circa 50 mila avvocati che ancora non sono iscritti alla previdenza di categoria e di 37 mila che, pur iscritti, non raggiungono il reddito minimo.
Tuttavia, non mancano le polemiche circa la compatibilitร del regolamento (e della legge professionale) con le norme costituzionali e comunitarie, in particolare con l’art. 33, comma 5 della Costituzione, che subordina l’esercizio della professione, anche forense, al solo superamento di un esame di Stato, senza alcun altro vincolo o requisito.
Si ritiene, in particolare, che il regolamento non tengaย adeguatamente conto della capacitร contributiva dei singoli, obbligandoli al versamento di contributi (c.d. minimi) fissi ed indipendenti da situazioni reddituali (dovuti anche in caso di reddito zero).
Dunque sembra trovarsi davanti all’ennesima riforma che penalizza la professione forense e restringe il cerchio degli avvocati sempre piรน.