
Trent’anni di battaglie giudiziarie per arrivare a un principio destinato a pesare ben oltre una singola vicenda: chi gestisce un’autostrada non può limitarsi a rispettare le norme tecniche previste all’epoca della costruzione, ma deve valutare i pericoli concreti e adottare le misure necessarie a proteggere chi viaggia. Neppure quando la strada è stata realizzata decenni prima dell’introduzione delle nuove prescrizioni di sicurezza.
È questo il punto centrale della vicenda che ha visto contrapposti gli eredi di un automobilista morto in un tragico incidente sulla Messina-Catania (A18), vicino Giarre, e il Consorzio per le Autostrade Siciliane (Cas). Una causa iniziata dopo lo schianto ad ottobre del 1996, passata attraverso due decisioni sfavorevoli ai familiari e arrivata fino alla Corte di Cassazione, che ha ribaltato l’impostazione giuridica seguita nei precedenti giudizi.
La Corte d’Appello di Messina, chiamata a riesaminare il caso alla luce dei principi della Suprema Corte, ha infine riconosciuto agli eredi un risarcimento di oltre un milione e mezzo di euro, pari al 50% del danno patito. Una conclusione che assume un significato particolare oggi, mentre proprio la sicurezza delle autostrade gestite dal Cas è al centro di nuove contestazioni e rilievi da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
La vicenda risale alla tarda mattinata di fine ottobre del 1996. Un automobilista stava percorrendo l’A18 in direzione Giarre quando, in prossimità del chilometro 68,5, perse il controllo della vettura sull’asfalto bagnato dalla pioggia. L’auto finì contro il terrapieno e il cordolo laterale, per poi urtare una scarpata di roccia lavica e ribaltarsi drammaticamente.
Al centro del lungo contenzioso non c’era soltanto la dinamica dell’incidente, ma soprattutto la presenza di massi e spuntoni di pietra lavica ai margini della carreggiata, privi di una barriera di sicurezza adeguata a proteggere il veicolo dalla fuoriuscita.
Nei primi due gradi di giudizio, i familiari della vittima non ottennero alcun risarcimento. I giudici avevano infatti attribuito esclusivo rilievo alla condotta di guida dell’automobilista e ritenuto che la conformazione rocciosa della scarpata potesse svolgere una funzione naturale di contenimento. Avevano inoltre richiamato l’epoca di costruzione del tratto autostradale, entrato in esercizio nel 1971, quando non esistevano ancora le successive norme tecniche sulle barriere protettive.
Una ricostruzione che è stata smontata in Cassazione grazie al ricorso sostenuto dall’avvocato Antonio Roberti, portando i giudici supremi a chiarire un aspetto decisivo: anche se la velocità o la condotta del conducente hanno contribuito al verificarsi dell’incidente, questo non basta ad azzerare automaticamente la responsabilità del gestore dell’infrastruttura.
La pronuncia della Terza Sezione Civile della Suprema Corte, presieduta dal giudice Giacomo Travaglino, ha fissato un criterio che supera una lettura meramente formale degli obblighi di custodia. La responsabilità di chi gestisce un’arteria viaria non si ferma all’asfalto e alle corsie: comprende le banchine, le scarpate, le cunette e tutti gli elementi adiacenti che possono trasformarsi in fattori di rischio mortale.
Il principio espresso dai giudici di legittimità chiarisce che l’assenza di un obbligo di legge specifico non esonera l’ente gestore:
“Anche quando una determinata misura non sia espressamente imposta dalla normativa applicabile al momento della costruzione, resta l’obbligo di valutare i rischi per l’incolumità degli utenti e di adottare comportamenti improntati alla prudenza e alla diligenza.”
Per la Cassazione non si tratta di imporre un guard-rail a prescindere lungo ogni metro di autostrada, ma di verificare se le caratteristiche concrete del tratto richiedano protezioni idonee a ridurre le conseguenze di un eventuale impatto. La condotta dell’automobilista può certamente incidere sulla ripartizione delle colpe, ma per escludere del tutto la responsabilità del gestore serve dimostrare un evento del tutto imprevedibile e inevitabile, non un semplice errore di guida.
Il nuovo giudizio davanti alla Corte d’Appello di Messina ha recepito integralmente le direttive della Suprema Corte, quantificando nella misura del 50% il concorso di colpa dell’ente gestore e condannando il Cas – difeso nel procedimento dagli avvocati Elena Pustorino e Domenico Pustorino – a risarcire i familiari per oltre un milione e mezzo di euro.
La decisione sancisce un punto di non ritorno per la sicurezza delle infrastrutture: la presenza di un ostacolo pericoloso, di una banchina non protetta o di una scarpata rocciosa non può essere considerata irrilevante soltanto perché appartiene al paesaggio naturale o perché non espressamente disciplinata da vecchi regolamenti. Il dovere di custodia del gestore impone di controllare costantemente lo stato dei luoghi e di intervenire per prevenire i pericoli per gli utenti.
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