
Il bonus condizionatori è una misura di sostegno fiscale pensata per incentivare l’acquisto e la posa in opera di climatizzatori a pompa di calore e ad alta efficienza energetica. Anche per il 2026 l’agevolazione è attiva, ma presenta un quadro normativo rinnovato nelle aliquote di detrazione.
Non si tratta di un contributo a fondo perduto o di uno sconto immediato in fattura, ma di una detrazione IRPEF da ripartire in 10 quote annuali di pari importo nella dichiarazione dei redditi.
L’agevolazione si ottiene inserendo le spese sostenute nella dichiarazione dei redditi dell’anno successivo. Il bonus condizionatori si articola principalmente su due strumenti fiscali:
Bonus Ristrutturazione (Bonus Casa):
In presenza di ristrutturazione: l’installazione rientra nell’ambito delle opere di manutenzione straordinaria o restauro.
Senza ristrutturazione: si applica anche in assenza di cantieri complessi, poiché l’installazione di un condizionatore a pompa di calore ad alta efficienza è assimilata a un intervento di manutenzione straordinaria finalizzato al risparmio energetico.
Ecobonus: applicabile specificamente nei casi in cui il nuovo impianto a pompa di calore sostituisca integralmente o parzialmente un vecchio impianto di riscaldamento preesistente.
A partire dal 2025 e confermata per il 2026, la struttura delle aliquote distingue tra la tipologia dell’immobile:
Abitazione principale (Prima casa): detrazione pari al 50% delle spese sostenute.
Immobili diversi dall’abitazione principale (Seconde case e altri immobili): detrazione ridotta al 36%.
Il limite massimo di spesa ammesso per gli interventi di recupero edilizio e risparmio energetico è di 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare.
Possono accedere alla detrazione IRPEF tutti i soggetti che sostengono le spese e detengono un titolo idoneo sull’immobile:
Proprietari e nudi proprietari;
Inquilini e comodatari (con il consenso della proprietà);
Familiari conviventi del proprietario;
Condomini, per gli interventi sulle parti comuni degli edifici residenziali.
La detrazione spetta non solo sull’acquisto del macchinario, ma sull’intera filiera d’installazione. Sono agevolabili:
L’acquisto del condizionatore / pompa di calore ad alta efficienza;
Il trasporto e la consegna dei macchinari;
I costi di installazione, montaggio e collaudo eseguiti da personale qualificato (installatori F-Gas);
Le opere murarie, idrauliche o elettriche strettamente collegate alla posa in opera;
Le spese per lo smaltimento del vecchio impianto sostituito;
Le perizie tecniche e le competenze professionali necessarie.
Per non perdere il diritto alla detrazione fiscale, è essenziale seguire con attenzione i passaggi contabili e formali previsti dalla legge:
I pagamenti devono essere effettuati obbligatoriamente ed esclusivamente tramite bonifico bancario o postale “parlante”. Non sono ammessi contanti, carte di credito o assegni.
Nel bonifico occorre indicare:
Causale di versamento con il relativo riferimento normativo (art. 16-bis DPR 917/1986 per Bonus Casa o legge n. 296/2006 per Ecobonus);
Codice fiscale del soggetto che richiede la detrazione;
Partita IVA/Codice Fiscale dell’impresa o del tecnico che esegue i lavori;
Numero e data della fattura d’acquisto.
In sede di dichiarazione dei redditi nell’anno successivo a quello dell’intervento, l’importo va inserito:
Nel Quadro E (Sezione III-A) per il Bonus Ristrutturazione;
Nel Quadro E (Sezione IV) per l’Ecobonus.
Andranno riportati i dati catastali dell’immobile, la spesa sostenuta e l’anno di riferimento, partendo dall’indicazione della prima rata.
Per tutti gli interventi che comportano risparmio energetico o l’utilizzo di fonti rinnovabili (inclusa la tecnologia a pompa di calore), è obbligatoria la trasmissione della scheda intervento sul portale ufficiale dell’ENEA.
Tempistica: l’invio deve avvenire entro 90 giorni dalla data di fine lavori o collaudo dell’impianto.
Sanzioni: per le pratiche gestite in regime di Ecobonus, la mancata trasmissione ENEA nei termini comporta la decadenza dal diritto alla detrazione. Per il Bonus Ristrutturazione, l’omessa o tardiva comunicazione non fa perdere automaticamente la detrazione IRPEF, ma espone a possibili sanzioni amministrative in sede di controllo da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Per superare eventuali controlli formali è necessario conservare:
Fattura d’acquisto con descrizione dei beni ed eventuali opere.
Ricevuta del bonifico parlante.
Dichiarazione di conformità dell’impianto fornita dall’installatore.
Scheda tecnica e certificazione della classe energetica dell’apparecchio.
Ricevuta dell’avvenuta trasmissione della pratica al portale ENEA.
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