Congedo Parentale 2024: la manovra stabilisce che i neogenitori potranno avere i primi due mesi indennizzati all’80%, solo per quest’anno.
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Il congedo parentale non è altro che il periodo di astensione dal lavoro concesso ai genitori lavoratori fino ai 12 anni del bambino o della bambina e per il quale è riconosciuta un’indennità da calcolare in base allo stipendio percepito. Negli ultimi anni la materia è stata riformata perché nel 2022 il governo ha recepito la direttiva Ue sulla conciliazione vita/lavoro. E le ultime due manovre hanno introdotto novità dal punto di vista della somma riconosciuta ai beneficiari.
Il congedo parentale cambia per il 2024. L’ultima manovra ha stabilito che i neogenitori potranno avere i primi due mesi indennizzati all’80%. Una circolare dell’Inps ha chiarito l’introduzione dell’innalzamento per il secondo mese di congedo parentale (che si può chiedere fino ai sei anni di età del figlio o dall’entrata del minore in famiglia) dal 30% al 60% della retribuzione, ma che sarà all’80% per il solo 2024.
La nuova misura di sostegno, che si aggiunge alla disposizione che prevede un’indennità pari all’80% della retribuzione per un mese entro il sesto anno di vita del bambino. La Legge di Bilancio 2023 ha introdotto la maggiorazione dell’indennità per uno solo dei mesi indennizzabili tra i due genitori, per cui l’indennità passa dal 30 all’80% della retribuzione.
Il congedo parentale spetta a genitori lavoratori dipendenti, pubblici e privati. Sono esclusi unicamente i genitori: con rapporto di lavoro cessato o sospeso; lavoratori domestici; lavoratori a domicilio. Il congedo va ai genitori in costanza di rapporto di lavoro per un periodo complessivo di massimo 10 mesi, elevabili a 11 nel caso in cui il padre si astenga dal lavoro per un periodo, continuativo o frazionato, di almeno 3 mesi. I periodi di congedo parentale possono essere fruiti dai genitori anche contemporaneamente.
Secondo le ultime notizie, spetta un’indennità pari al 30% della retribuzione media giornaliera, calcolata in base alla retribuzione del mese precedente l’inizio del periodo di congedo, entro i 12 anni di età del bambino (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) e per un periodo massimo complessivo (madre e/o padre) di nove mesi.
Per ottenere il congedo parentale, infine, bisogna inviare l’apposita domanda all’Inps, prima dell’inizio del periodo richiesto. Se presentata dopo, saranno pagati solo i giorni successivi alla data della richiesta. La domanda va inviata online tramite il servizio dedicato Inps, a cui si accede con credenziali SPID, CIE o CNS. Si può presentare richiesta anche tramite enti di patronato e intermediari abilitati oppure telefonicamente tramite il contact center.
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