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Bonus verde 2024: cos’è, a chi spetta e come richiederlo

Bonus verde 2024: di seguito una guida dettagliata sulla detrazione fiscale per uso abitativo; ecco di cosa si tratta.

Bonus verde 2024: anche per il 2024 è disponibile l’agevolazione che supporta le spese di rifacimento di giardini, terrazzi e aree scoperte di pertinenza. È possibile richiedere il bonus senza specifici requisiti ISEE, avendo la detrazione fino a 1.800 euro per unità immobiliari a uso abitativo.

Bonus verde 2024: di cosa si tratta

Il bonus è una detrazione IRPEF del 36%, su un massimo di 5.000 euro di spesa (iva inclusa) per ogni unità immobiliare, sulle spese relative agli interventi straordinari effettuati per sistemare terrazzi, giardini e in generale, aree verdi di edifici privati (anche condomini). Il risparmio finale, dunque, è di massimo 1.800 euro per beneficiario.

È stato introdotto con la Legge di Bilancio 2018 (articolo 1, comma 12) e prorogato nel 2019 con la Legge 30/12/2018 (articolo 1, comma 68) e prorogato più volte. L’ultima dalla Legge di Bilancio 2022 che, a sua volta, l’ha rinnovato ulteriormente, anche per gli anni 2023 – 2024. L’agevolazione è gestita, nelle varie fasi di richiesta ed erogazione, dall’Agenzia delle Entrate.

Bonus verde 2024: a chi spetta

Possono usufruire del bonus verde le seguenti categorie specifiche di soggetti:

  • proprietari dell’immobile;
  • titolari di nuda proprietà;
  • usufruttuari;
  • persone che hanno l’immobile in comodato d’uso;
  • inquilini in affitto;
  • case popolari;
  • condomini, enti pubblici o privati che corrispondono l’IRES.

Bonus verde 2024: da chi è erogato

È bene precisare che il bonus verde si riferisce all’immobile su cui si effettuano i lavori. Potrà essere erogato dai seguenti soggetti:

  • chi detiene la proprietà o è titolare di diritto sull’immobile può sommare le detrazioni per la spesa sostenuta su ciascun immobile di sua proprietà;
  • in caso di vendita di un’unità immobiliare dove sono stati eseguiti degli interventi previsti nel bonus verde, la detrazione non utilizzata in parte o del tutto viene trasferita al nuovo proprietario, o a chi lo supplisce nell’immobile, per i rimanenti periodi d’imposta salvo diverso accordo delle parti;
  • in caso di decesso dell’avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette interamente all’erede che conserva la detenzione diretta e materiale dell’unità immobiliare.

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