Bonus assunzioni giovani 2023 under 36: cos’è e a chi spetta

Bonus assunzioni giovani 2023 under 36, è stato confermato il sussidio tramite la Legge di Bilancio 2023, ecco come funziona , che cos'è e chi può richiederlo.

Bonus assunzioni giovani 2023 under 36, attraverso la prologa inserita nella Legge di Bilancio 2023 e confermata dalla Commissione europea, arrivano da parte dell’Inps le istruzioni utili per i datori di lavoro che vogliono applicare lo sgravio contributivo per le nuove assunzioni, effettuate dal 1 luglio 2022 al 31 dicembre 2023 di giovani fino ai 35 anni che non sono mai stati assunti a tempo indeterminato.

Ecco di seguito tutto quello che c’è da sapere sul bonus, quali requisiti sono richiesti, e come funziona.

Bonus assunzioni giovani 2023 under 36: come funziona

Il bonus consiste in un esonero contributivo integrale, destinato ai datori di lavoro privati che assumono giovani fino ai 35 anni di età e dunque di 36 non compiuti, nel dettaglio l’agevolazione è concessa per le assunzioni a tempo indeterminato e le trasformazioni di contratti a tempo determinato in indeterminato, effettuate nel 2021-2022 e anche tramite la nuova Legge di Bilancio, fino alla fine del 2023.

Lo sgravo viene riconosciuto per una durata massima di tre anni fino ad un importo limite di 8 mila euro l’anno, ripartito su base mensile, il periodo può essere esteso a 4 anni per i datori di lavoro che effettuino selezioni in sedi o unità produttive collocate nelle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria o Sardegna.

Il sussidio, può essere richiesto da tutti i datori di lavoro privati che assumono giovani che:

  • Non sono mai stati occupati a tempo indeterminato;
  • hanno un’età massima di 35 anni, ovvero non hanno compiuto 36 anni al momento della prima assunzione incentivata.

Bonus assunzioni giovani 2023 under 36: le aziende possono accedere al bonus

Per poter usufruire del bonus, l’azienda deve rispettare le seguenti condizioni:

  • Non deve aver effettuato nei 6 mesi precedenti l’assunzione licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero licenziamenti collettivi nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella medesima unità produttiva;
  • non deve effettuare nei 9 mesi successivi all’assunzione o stabilizzazione incentivata, allo stesso modo, licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero licenziamenti collettivi nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella medesima unità produttiva.

Invece hanno diritto all’esonero contributivo, previsto dal bonus assunzioni 2022-23  per giovani tutti i datori di lavoro privati, compresi quelli che fanno parte del settore agricolo e delle seguenti categorie:

  • Enti pubblici economici;
  • Istituti autonomi case popolari trasformati in base alle diverse leggi regionali in enti pubblici economici;
  • Enti che per effetto dei processi di privatizzazione si sono trasformati in società di capitali, ancorché a capitale interamente pubblico;
  • Ex IPAB trasformate in associazioni o fondazioni di diritto privato, in quanto prive dei requisiti per trasformarsi in ASP, ed iscritte nel registro delle persone giuridiche;
  • Aziende speciali costituite anche in consorzio;
  • Consorzi di bonifica;
  • Consorzi industriali;
  • Enti morali;
  • Enti ecclesiastici.

Bonus assunzioni giovani 2023 under 36: le aziende escluse

Non potranno accedere al beneficio le seguenti tipologie di aziende:

  • Amministrazioni dello Stato, compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado, le Accademie e i Conservatori statali, e le istituzioni educative;
  • Aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo;
    Regioni, Province, Comuni, Città metropolitane, Enti di area vasta, Unioni dei comuni, Comunità montane, Comunità isolane o di arcipelago e loro consorzi e associazioni;
    Università;
  • Istituti autonomi per case popolari e ATER non qualificati dalla legge istitutiva quali enti pubblici non economici;
    Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni;
  • Enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali;
  • Amministrazioni, aziende e enti del Servizio sanitario nazionale;
  • Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN);
  • Agenzie di Governo cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
  • Aziende sanitarie locali, Aziende sanitarie ospedaliere e strutture sanitarie istituite dalle Regioni con legge regionale nell’ambito dei compiti di organizzazione del servizio sanitario attribuiti alle medesime;
  • IPAB e Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (ASP);
  • Banca d’Italia, Consob e Autorità Indipendenti qualificate come amministrazioni pubbliche;
  • Università non statali legalmente riconosciute qualificate enti pubblici non economici dalla giurisprudenza amministrativa e ordinaria.

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