Nuove regole per lo smart working nel privato: si lavora a un protocollo per regolamentare la pratica anche al di fuori della emergenza Coronavirus.
Lo smart working è ormai entrato a far parte del quotidiano di moltissimi lavoratori. Dopo le regole per il settore pubblico, si lavora ora a un Protocollo nazionale nel settore privato. Lo scopo è di fissare il quadro di riferimento per lo smart working con le linee di indirizzo per la contrattazione.
Secondo una prima bozza, si prevede l’adesione su base volontaria e subordinata alla sottoscrizione di un accordo individuale, indicando la durata, l’alternanza tra i periodi in presenza e a distanza, gli strumenti di lavoro, i tempi di disconnessione e garantendo parità di diritti e di trattamento per il lavoratore agile.
L’accordo individuale sullo smart working tra datore di lavoro e dipendente dovrà, inoltre, indicare la durata dell’accordo, l’alternanza tra i periodi di lavoro all’interno e all’esterno dell’ufficio, i luoghi eventualmente esclusi per lo svolgimento della prestazione, gli strumenti di lavoro, i tempi di riposo e le modalità di controllo della prestazione.
Dovrà essere indicata l’attività formativa eventualmente necessaria per lo svolgimento della prestazione di lavoro in modalità agile. La giornata lavorativa svolta in modalità agile si caratterizza infatti per l’assenza di un preciso orario di lavoro e per l’autonomia nello svolgimento della prestazione.
Si individua, perciò, la “fascia di disconnessione” nella quale il lavoratore non eroga la prestazione lavorativa. Il lavoratore potrà, inotlre, chiedere i permessi orari previsti dai contratti collettivi e quelli previsti dalla legge 104 ma non sono previsti straordinari.
In caso di malattia, ferie o infortunio, il lavoratore può disattivare i propri dispositivi di connessione e, in caso di ricezione di comunicazioni aziendali, non è comunque obbligato a prenderle in carico prima della prevista ripresa dell’attività lavorativa. Fatti salvi diversi accordi, il datore di lavoro, di norma, fornisce la strumentazione tecnologica e informatica necessaria allo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile e le spese di manutenzione e di sostituzione della strumentazione fornita dal datore di lavoro sono a suo carico.
La prestazione effettuata in modalità di lavoro agile dovrà essere svolta esclusivamente in ambienti idonei, ai sensi della normativa vigente in tema di salute e sicurezza e per ragione dell’esigenza di riservatezza dei dati trattati. Il lavoratore agile ha diritto alla tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, dipendenti da rischi connessi alla prestazione lavorativa resa all’esterno dei locali aziendali.
Ciascun lavoratore agile ha infatti diritto, rispetto ai lavoratori che svolgono le medesime mansioni esclusivamente all’interno dei locali aziendali, allo stesso trattamento economico e normativo complessivamente applicato, anche con riferimento ai premi di risultato. Le Parti sociali si impegnano a facilitare l’accesso al lavoro agile per i lavoratori in condizioni di fragilità e di disabilità.
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