Scuola

Green pass, quando si può accedere a scuola senza? Gli aggiornamenti

scuola mascherine
Per i dipendenti scolastici il green pass è obbligatorio. Tuttavia, vi sono alcune eccezioni. Di seguito le ultime notizie.

A scuola, per i dipendenti scolastici, persiste l’obbligo del green pass. Tuttavia, in assenza di questo, il lavoratore può comunque entrare in servizio se presenta un certificato rilasciato dalla struttura sanitaria che attesti l’avvenuta vaccinazione, guarigione da covid o esito negativo del tampone. 

Nel testo della Legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, riportante misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti, approvato ieri, 23 settembre 2021, dal Senato, si può infatti leggere che nei casi in cui la certificazione verde non sia ancora stata generata o  non sia stata rilasciata, il lavoratore può comunque entrare in servizio con un certificato rilasciato dalla struttura sanitaria, da colui che ha effettuato la vaccinazione o dal medico di medicina generale dell’interessato.

Il certificato sostituitivo dovrà attestare che il soggetto soddisfa una delle seguenti condizioni:

  • avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2;
  • avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell’isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2;
  • effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2.

Oltre questi, l’USR Lazio, aggiunge, con una nota del 16 settembre, altri due casi in cui il lavoratore può essere ammesso anche senza certificazione verde:

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  1. se si è completato il ciclo vaccinale durante il periodo nel quale i sistemi informativi della Regione Lazio erano sotto attacco da parte di non identificati hacker, in quanto si potrebbe non aver ricevuto il codice del green pass;
  2. se si è ricevuta la prima dose del vaccino e se si ha contratto il Covid-19 più di quattordici giorni dopo l’iniezione ricevendo un green pass della durata di soli sei mesi, che potrebbero essere scaduti. La circolare n. 40711 del 2021 del Ministero della salute ci informa che, in questi casi, “la schedula vaccinale è da intendersi completata in quanto l’infezione stessa è da considerarsi equivalente alla somministrazione della seconda dose“.

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