Il nuovo DPCM ha imposto ulteriori stringenti limitazioni in merito agli spostamenti. Sono numerosi i dubbi che ha generato:si può andare dai nonni o dai fidanzati lontani? Si possono raggiungere le seconde case? Di seguito, tutti i chiarimenti del governo.

Il governo chiarisce che sarà possibile ricongiungersi col proprio partner che, per esigenze di vario ordine, si trova in un’altra città, soltanto se il luogo scelto per il ricongiungimento coinciderà con quello in cui si ha la residenza, il domicilio o l’abitazione. Dal momento che il recente decreto ha imposto limitazioni anche agli spostamenti tra Regioni e Province autonome, nel caso in cui i due partner/coniugi vivano in Regioni o Province differenti, sarà possibile ricongiungersi soltanto se si ha residenza o domicilio nel Comune di destinazione o se, nel medesimo Comune, si colloca la residenza utilizzata solitamente dalla coppia.
Il DPCM, tuttavia, sembra utilizzare il termine “partner” come esclusivo sinonimo di “coniuge”: non sembra quindi consentito seguire queste linee guida per spostarsi e raggiungere il proprio fidanzato che abita in una regione differente.
Gli anziani, come ampiamente mostrato dai fatti più recenti, sono la categoria più fragile e più a rischio in tema Covid-19. Tuttavia, le misure per il contenimento epidemiologico dettate dal Governo, non vietano di spostarsi per accompagnare i propri figli dai nonni o per andarli a riprendere all’inizio o al termine della giornata di lavoro.
Simili spostamenti risultano, ovviamente, possibili ma fortemente sconsigliati: sono ammessi soltanto in casi di estrema necessità, quando nessuno dei due partner, per varie motivazioni, non può rimanere presso il proprio domicilio insieme ai figli; opzione, quest’ultima, fortemente consigliata.
Le disposizioni governative permettono, a partire dalla data del 16 gennaio di fare rientro presso il proprio domicilio/residenza o abitazione, senza prevedere alcuna restrizione né per le cosiddette “seconde case” né per la diversa fascia di rischio assunta dalla Regione o Provincia interessata.
Si tratta, dunque, di una possibilità limitata esclusivamente al “rientro” e per questo deve essere accompagnata da una opportuna certificazione che possa comprovare che si è stati effettivamente in possesso di un titolo per spostarsi e per rientrare presso il proprio domicilio prima dell’entrata in vigore del decreto legge del 14 gennaio 2021, n. 2. Proprio per questo motivo, la data di tale certificazione, apposta nell’atto di stipulazione del documento ad un notaio, deve essere anteriore al 14 gennaio 2021.
La casa di destinazione non deve essere abitata da persone non appartenenti al nucleo familiare convivente con l’avente titolo, e vi si può recare unicamente tale nucleo.
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