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INPS, congedo lavorativo per chi ha figli in DaD in zona rossa: ecco a chi spetta

Attraverso la Circolare del 12 gennaio, l'INPS fornisce indicazioni in tema di congedo straordinario per i genitori dipendenti in caso di sospensione della didattica in presenza delle scuole nonché per i genitori di figli in situazione di disabilità grave, in caso di sospensione della didattica in presenza o in caso di chiusura dei centri diurni a carattere assistenziale.

Con la circolare n. 2 del 12 gennaio 2021, l’INPS ha fornito indicazioni e chiarimenti circa il congedo straordinario per i genitori lavoratori dipendenti in caso di sospensione dell’attività didattica in presenza delle classi seconde e terze delle scuole secondarie di primo grado, situate nelle zone rosse.

La circolare mostra anche indicazioni in merito al congedo straordinario dei genitori lavoratori dipendenti di figli con disabilità in situazione di gravità accertata, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale sospesi o chiusi a seguito dell’emergenza.

La fruizione del congedo straordinario, adesso precisata dalla circolare dell’INPS, era stata prevista dall’articolo 22-bis del decreto “Ristori” del 28 ottobre 2020.

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Leggi la circolare completa dell’INPS sul congedo lavorativo


Congedo lavorativo: requisiti richiesti per il genitore

Al fine di usufruire del congedo, il genitore deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

  • Il lavoratore deve avere un rapporto di lavoro dipendente in essere; sono esclusi, dunque, i lavoratori autonomi e coloro i quali sono iscritti alla gestione separata INPS. Qualora il rapporto cessi o viene sospeso durante la fruizione del congedo, le giornate richieste successivamente non saranno indennizzate. Per tali motivi il genitore deve tempestivamente informare l’Istituto dell’avvenuta modifica del rapporto lavorativo.
  • Il genitore lavoratore dipendente deve essere impossibilitato a svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile;
  • L’altro genitore non deve aver effettuato la domanda di congedo straordinario, per il medesimo periodo, sia per lo stesso figlio che per un altro figlio (senza disabilità grave) avuto con lo stesso genitore;

Congedo lavorativo, i requisiti richiesti per il figlio

Al fine di usufruire del congedo, il figlio deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

  • Il figlio deve essere alunno frequentante la classe seconda o terza della scuola secondaria di primo grado  per la quale sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza, a seguito di opportuna Ordinanza del Ministro della Salute.  A tal proposito si ricorda che dalla misura sono stati esclusi i figli frequentanti la classe prima della scuola media, perché il DPCM del 3 dicembre 2020 ha già esentato questa categoria di studenti dall’obbligo della DAD;
  • Qualora il figlio abbia una disabilità in situazione di gravità accertata, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge n. 104/1992, il congedo può essere fruito per i periodi di sospensione dell’attiva didattica in presenza di scuole di ogni ordine e grado o la chiusura di centri diurni a carattere assistenziale frequentati dal figlio, disposta da un provvedimento adottato a livello nazionale, locale o dalle singole strutture scolastiche;

Congedo INPS, ulteriori precisazioni

  • Non è obbligatoria la convivenza del genitore con il figlio per il quale si richiede il congedo;
  • Non è possibile fruire del congedo straordinario negli stessi giorni in cui l’altro genitore stia svolgendo attività di lavoro in modalità agile per esigenze legate allo stesso figlio;
  • È possibile fruire del congedo straordinario nelle stesse giornate in cui l’altro genitore stia fruendo, anche per lo stesso figlio: dei permessi di assistenza a persona con handicap in situazione di gravità, del prolungamento del congedo parentale per assistenza a minore disabile in situazione di gravità, del congedo straordinario, di cui all’articolo 42, comma 5, del Decreto Legislativo n. 151/2001.

Durata massima del congedo e indennità prevista

La durata massima del congedo coincide con i giorni di sospensione dell’attività didattica in presenza. Per le giornate lavorative che vengono coperte dalla misura dell’INPS, sarà riconosciuta al lavoratore un’indennità pari al 50% della retribuzione, calcolata secondo quanto previsto per il congedo maternità, ad eccezione dell’incidenza sulle mensilità aggiuntive.