Rinnovate le misure di sostegno per diverse categorie di lavoratori al seguito del Decreto Rilancio. Il rinnovo sarà automatico nei mesi di aprile e maggio per chi ha già fatto domanda. Bonus incrementato a 1.000 euro per alcune categorie.
Il decreto Rilancio approvato dal Consiglio dei Ministri il 13 maggio riconferma il bonus da 600 euro destinato ai lavoratori autonomi anche per il mese di aprile; aumentato, per alcune categorie, a 1.000 euro per il mese di maggio. Il rinnovo del bonus per chi ne ha già beneficiato ad aprile sarà automatico, ha spiegato il premier Conte.
Ecco le categorie beneficiarie delle misure di sostegno.
Confermato il bonus di 600 euro per liberi professionisti e per collaboratori coordinati continuativi (co.co.co.) che già nel mese di marzo hanno beneficiato dell’indennità di 600 euro. Tra i beneficiari vi sono anche i lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Assicurazione generale obbligatoria (Ago), i lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali. Per quanto riguarda quest’ultima categoria, il bonus è riconosciuto anche ad “impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nei medesimi settori a determinate condizioni”. Il bonus è destinato anche ai lavoratori iscritti al Fondo lavoratori dello spettacolo (Fpls) in possesso di precisi prerequisiti, cioè che non intrattengano rapporti di lavoro da dipendenti o non siano titolari di pensione al momento di entrata in vigore della norma.
Riconfermato per il mese di aprile il bonus di 600 euro per i lavoratori del settore agricolo già beneficiari dell’indennità nel mese di marzo. Per i mesi di aprile e maggio, il bonus verrà riconosciuto “a individuati lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro, sempre che non siano titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente e non siano titolari di pensione”.
Alcune categorie vedono l’aumento del bonus a 1.000 euro nel mese di maggio. L’aumento spetta a “liberi professionisti iscritti alla gestione separata INPS, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che abbiano subito comprovate perdite (riduzione di almeno il 33% del reddito del secondo bimestre 2020 rispetto a quello del secondo bimestre 2019)”. Potranno beneficiare del bonus anche i “lavoratori titolari di rapporti di co.co.co. iscritti alla gestione separata INPS non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, aventi specifici requisiti, è riconosciuta un’indennità per il mese di maggio 2020 pari a 1000 euro”.
Beneficiari del bonus di 600 euro, per il mese di maggio, anche i lavoratori sportivi impiegati in rapporti di collaborazione riconosciuta da Sport e Salute S.p.a. L’indennità non è riconosciuta a chi percepisce un altro reddito di lavoro o il reddito di cittadinanza. Rinnovato automaticamente, senza bisogno di fare nuovamente domanda, il bonus a quanti ne hanno già beneficiato nel mese di marzo.
Esteso a cinque mesi il termine previsto dal decreto-legge “cura Italia”, termine entro il quale sono vietati i licenziamenti individuali e collettivi; sospese anche le procedure in corso.
Riconosciuta indennità, per i mesi di aprile e maggio, di 500 euro per i lavoratori domestici che dal 23 febbraio 2020 abbiano stipulato uno o più contratti di lavoro per una durata complessiva superiore a 10 ore settimanali, a condizione che non siano conviventi col datore di lavoro. L’indennità non è cumulabile con altre riconosciute per COVID-19 e non spetta ai percettori del reddito di emergenza (REM) o ai percettori del reddito di cittadinanza, ai titolari di pensione, ad eccezione dell’assegno ordinario di invalidità e ai titolari di rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato diverso dal lavoro domestico.
Fino alla cessazione dello stato di emergenza, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato che hanno almeno un figlio minore di 14 anni, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile anche in assenza degli accordi individuali, fermo restando il rispetto degli obblighi informativi previsti dalle norme vigenti, e a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.
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