Categorie: Attualità

Niente carcere per chi viola le restrizioni: aumentano le sanzioni pecuniarie

Il Dl 19/2020 elimina le sanzioni penali nei confronti di chi viola il decreto sulla limitazione degli spostamenti in Italia: ora solo sanzioni amministrative, pecuniarie e interdittive.

Il Dl 19/2020 fa marcia indietro rispetto alle precedenti misure applicate sui trasgressori del decreto che limita gli spostamenti a causa dell’emergenza Coronavirus: eliminate le sanzioni penali, ora sono previste solo sanzioni amministrative, pecuniarie e interdittive (penali solo nei casi più gravi).

L’applicazione dell’art. 4 del Dl 6/2020, che prevedeva l’applicazione dell’art. 650 del Codice Penale (arresto fino a 3 mesi e ammenda fino a 206€), aveva sollevato alcune critiche dovute al possibile contrasto con i principi generali dell’ordinamento e si è allora deciso di abrogarlo con l’art. 4 del Dl 19/2020. A ciò si aggiunge il principio del favor rei per cui le sanzioni amministrative che sostituiscono sanzioni penali si applicano anche alle violazioni precedenti al decreto del 26 marzo e sono applicate nella misura minima ridotta alla metà.

La depenalizzazione comporta però un aumento delle sanzioni pecuniarie che vanno adesso da 400€ a un massimo di 3000€ (con ulteriore aumento da 533€ a 4000€ se la violazione avviene con l’utilizzo di un veicolo). Prevista inoltre la sanzione accessoria della chiusura da 5 a 30 giorni per le attività trovate aperte in violazione al decreto; per l’accertamento della violazione possono essere disposti fino 5 giorni di sospensione dell’attività e, nel caso in cui non venga infine riscontrata alcuna violazione, i giorni di chiusura temporanea disposti saranno scontati dalla sanzione pecuniaria.

La reiterazione dell’illecito amministrativo può comportare il raddoppiamento della sanzione e l’interdittiva nella misura massima di 30 giorni. Tuttavia, la norma non specifica se si intenda reiterazione una qualsiasi seconda violazione delle misure del decreto o solo la ripetizione dello stesso illecito.

Dopo l’accertamento dei corpi di polizia statali, la violazione deve essere contestata entro 90 giorni (360 per residenti all’estero) e l’interessato può decidere se pagare la sanzione in misura ridotta, cioè il minimo edittale ridotto del 30% entro 5 giorni dalla contestazione (280€) o il minimo edittale entro 60 giorni (400€), oppure ricorrere al prefetto; sarà costui poi a decidere se confermare la sanzione o archiviarla. In alternativa, è possibile ricorrere al giudice di pace entro 30 giorni. Le sanzioni amministrative pecuniarie si prescrivono dopo 5 anni.

Redazione

Articoli scritti dalla Redazione.

Pubblicato da
Redazione

Articoli recenti

Unict, aperte le iscrizioni per “Erasmus Italiano” 2026/2027

Sono ufficialmente aperte le iscrizioni per partecipare all'Erasmus italiano, il programma di mobilità avviato grazie…

29 Giugno 2026

Catania, ennesimo locale con gravi carenze igienico-sanitarie: sanzioni per 15mila euro

Con l’aumentare dei flussi turistici in città durante il periodo estivo, la task force coordinata…

29 Giugno 2026

Concorso Ripam 3.997 posti: le date ufficiali delle prove scritte

Concorso Ripam: il Formez ha pubblicato l'avviso ufficiale contenente il calendario e il diario delle…

29 Giugno 2026

Estate 2026, i libri da mettere in valigia: le novità da leggere sotto l’ombrellone

C'è chi prepara la valigia partendo dal costume e chi, invece, sceglie prima il libro…

29 Giugno 2026

Maturità 2026, l’esame della consapevolezza: oltre 527 mila studenti alle prese con il futuro

Anche quest'anno l'Esame di Stato rappresenta uno dei momenti più significativi del calendario scolastico italiano.…

29 Giugno 2026

Concorso INPS, bando per 499 posti a tempo indeterminato

Concorso INPS: dopo aver annunciato l’aumento dei posti per i funzionari PECS, l’Istituto Nazionale di…

29 Giugno 2026