
È stato approvato dal Senato il disegno li legge Lorenzin sugli Ordini sanitari e sperimentazioni cliniche. Adesso il testo sarà esaminato dalla Camera. Tra le tante norme, il provvedimento prevede nuove norme sui livelli essenziali di assistenza per prestazioni di controllo del dolore nel parto e norme apposite per la medicina di genere. Ma vediamo quali sono le principali novità in seno alle professioni sanitarie:
#1 Riordino della disciplina degli Ordini delle professioni sanitarie
Secondo quanto recita l’art. 3, comma 9: “Dall’entrata in vigore della presente legge i collegi delle professioni sanitarie e le rispettive Federazioni nazionali sono trasformati nei seguenti: a) i collegi e le Federazioni nazionali degli infermieri professionali, degli assistenti sanitari e delle vigilatrici d’infanzia (IPASVI) in ordini delle professioni infermieristiche e Federazione nazionale degli ordini delle professioni infermieristiche. L’albo delle vigilatrici d’infanzia assume la denominazione di albo degli infermieri pediatrici; b) i collegi delle ostetriche/i in ordini professionali delle ostetriche; c) i collegi dei tecnici sanitari di radiologia medica in ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione.”
#2 Istituzione di nuove professioni sanitarie
L’osteopatia diventa una delle professioni sanitarie, collocandosi all’interno dell’ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione. Possono iscriversi all’albo come osteopati “i laureati abilitati all’esercizio di tali professioni, nonché i possessori di titoli equipollenti o equivalenti alla laurea abilitante, ai sensi dell’articolo 4 della legge 26 febbraio 1999, n.42.”
#3 Ordinamento delle professioni di biologo e psicologo
Secondo quanto dispone l’art.4 Ordine dei biologi viene inglobato negli Ordini delle professioni sanitarie e la figura dello psicologo collocata tra i professionisti sanitari.
#4 Inasprimento sanzioni esercizio abusivo della professione sanitaria
Recita l’art.5, comma 1: “All’articolo 348 del codice penale, dopo il primo comma, è inserito il seguente: “ Se l’esercizio abusivo riguarda una professione sanitaria, la pena è aumentata da un terzo alla metà”. Lo stesso articolo prevede inoltre per gli inosservanti la confisca di “beni mobili ed immobili che risultino essere stati utilizzati per commettere il reato”. I beni confiscati saranno destinati a strutture pubbliche o private o a persone in difficoltà economiche o sociali.
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