Chiedere il trasferimento in un’altra università, interrompere, riprendere o chiudere la propria carriera, spesso, può risultare complesso a causa dei procedimenti burocratici da affrontare. Di seguito vi proponiamo una breve guida con le indicazioni utili per tutte le vostre esigenze.
1. Trasferimenti ad altra università
Il trasferimento in altra Università può essere richiesto da tutti gli studenti in regola con il pagamento delle tasse e dei contributi previsti per tutti gli anni accademici precedenti, previo nulla osta al trasferimento rilasciato dalla stessa. La richiesta deve essere inoltrata attraverso la compilazione di un apposito modulo, al quale occorre allegare la ricevuta di un versamento di € 50.00, da consegnare al settore carriere studenti di competenza. Le richieste inoltrate dopo aver effettuato l’iscrizione e il pagamento della relativa tassa non danno diritto alcuno al rimborso di quanto già versato.
2. Sospensione della carriera per iscrizione ad altro corso di studio
Gli studenti potranno chiedere di sospendere la propria carriera scolastica nei seguenti casi:
– iscrizione a master universitari (I e II livello);
– iscrizione a corsi di perfezionamento post-lauream;
– iscrizione a corsi di dottorato di ricerca;
– iscrizione a scuole di specializzazione;
– iscrizione a TFA-Tirocinio Formativo Attivo;
– iscrizioni PAS (Percorsi formativi abilitanti speciali);
– iscrizione a Scuole allievi marescialli dell’Arma dei Carabinieri o della Guardia di Finanza o altre forze dell’ordine.
La richiesta si inoltra mediante compilazione dell’ apposito modulo, corredato da marca da bollo da € 16.00, da consegnare al settore carriere studenti competente, prima dell’iscrizione al nuovo corso di studio. Nel periodo di sospensione, gli studenti non possono svolgere alcun atto di carriera. La richiesta di sospensione non è revocabile nel corso dell’anno accademico. Il periodo di sospensione non è conteggiato né ai fini del termine di conseguimento del titolo di studio né ai fini della determinazione degli anni di fuori corso. La sospensione non può essere concessa per frequentare altri corsi di studio universitari, se non per i casi indicati precedentemente. A conclusione del corso e dopo il conseguimento del titolo, sarà cura dell’interessato presentare la richiesta per la riattivazione della propria carriera.
3. Interruzione di fatto della carriera
L’interruzione degli studi si verifica quando gli studenti non rinnovano l’iscrizione per uno o più anni accademici, non effettuano i pagamenti dovuti per tasse e contributi, interrompendo di fatto gli studi universitari senza una formale rinuncia. Negli anni di interruzione non è possibile effettuare alcun atto di carriera.
4. Ripresa degli studi a seguito dell’interruzione di fatto
Gli studenti che intendono riprendere gli studi interrotti possono farlo solo se il corso di studio al quale erano iscritti è ancora attivo nell’anno accademico in cui vogliono riprendere il loro percorso universitario e se, essendo stati a suo tempo già iscritti a tutti gli anni di corso, siano in difetto dei soli esami di profitto. Qualora non ricorra nessuna di queste condizioni, gli studenti dovranno chiedere l’iscrizione al primo anno del corso di studio più simile a quello a cui erano iscritti, effettuare la relativa prova di ingresso e, ottenuta l’iscrizione, chiedere il riconoscimento della carriera pregressa e l’eventuale iscrizione ad un anno di corso successivo al primo, che sarà concessa compatibilmente con la disponibilità del posto.
Per riprendere gli studi occorre effettuare i pagamenti di un diritto fisso (entro il 10 marzo 2016) e della tassa di iscrizione all’anno accademico corrente (anche questa entro il 10 marzo 2016).
Se la ripresa degli studi avviene dopo un anno di interruzione, il diritto fisso dovuto per l’anno di mancata iscrizione è pari a € 320,00; se la ripresa degli studi avviene dopo 2 o più anni di interruzione il diritto fisso dovuto è pari a € 320,00 per l’anno di mancata iscrizione immediatamente antecedente l’anno di ripresa degli studi, più € 200, 00 per ciascun anno successivo di mancata iscrizione.
Solo dopo aver effettuato tutti i pagamenti dovuti, lo studente potrà riprendere a sostenere gli esami, degli insegnamenti di cui ha già completato la frequenza, dal primo appello utile.
Gli studenti che non effettuano, con le modalità e nei tempi stabiliti, tutti i pagamenti dovuti per gli anni di mancata iscrizione e per il nuovo anno di ripresa degli studi non potranno sostenere esami di profitto. I certificati di carriera scolastica attesteranno il periodo di interruzione della camera.
5. Chiusura carriera
Gli studenti hanno facoltà, in qualsiasi momento, di chiudere la propria carriera svolta in questo Ateneo. La richiesta si inoltra mediante compilazione di apposito modulo, corredato dall’imposta di bollo da € 16,00, da consegnare al settore carriere studenti competente. Dalla chiusura della propria carriera non scaturisce diritto al rimborso di versamenti a qualsiasi titolo effettuati.
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