Disponibile per farmacisti, infermieri, ingegneri, fisioterapisti, guide alpine ed agenti immobiliari dal 18 gennaio in poi, l’EPC certificherà la conversione dei titoli professionali da uno Stato all’altro.

Si sa, l’Italia non vive un momento fra i più propizi per chi è in cerca di un’occupazione. Si tratta, purtroppo, di un problema che non riguarda strettamente il nostro Paese, ma anche, in diversa misura, differenti altri Stati dell’Unione Europea. Ecco perché, in questi tempi fatti di spostamenti e mobilità alla ricerca di maggior fortuna, l’UE ha deciso in via sperimentale di avviare un nuovo progetto.
Si tratta dell’introduzione della tessera professionale europea EPC(European Professional Card) , la quale faciliterà il trasferimento da Paese a Paese per determinate categorie di professionisti . L’EPC è un certificato elettronico che documenterà la conversione dei titoli, permettendo di esercitare la professione in un altro paese UE.
Per il momento, a poterla richiedere saranno farmacisti, infermieri, ingegneri, fisioterapisti, guide alpine ed agenti immobiliari, mediante una procedura telematica effettuabile a partire dal 18 gennaio 2016.
Il riconoscimento della qualifica professionale avverrà, ovviamente, tra Paesi membri ed avrà durata variabile, da un minimo di 18 mesi per esperienze lavorative temporanee, ad un arco di tempo indeterminato, nel caso in cui si decida di risiedere ed esercitare stabilmente la professione all’interno di un altro Stato membro.

La procedura per richiedere l’EPC comprende alcuni passaggi elementari:
– Bisognerà innanzitutto collegarsi al sito http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/index_en.htm
Registrarsi creando un account personale
Compilare la domanda in tutti i suoi campi, ossia:

• Professione;
• Paese di stabilimento del professionista;
• Diploma;
• Formazione;
• Esperienza di lavoro;
• Modalità con la quale si prevede di esercitare la professione (tramite lo stabilimento o la prestazione temporanea di servizi)
• Paese in cui si desidera lavorare (paese ospitante)

Allegare le copie digitali dei documenti richiesti;
– Procedere ad inviare la richiesta.

I tempi di attesa non sono particolarmente lunghi, variando da circa tre settimane per la richiesta di una EPC temporanea, ad un massimo di tre mesi per una ad uso illimitato.
In questo arco di tempo, la richiesta sarà sottoposta ad una verifica da parte dello Stato di appartenenza, che creerà l’EPC in quanto documento virtuale; essa dovrà poi essere analizzata ed approvata dallo Stato membro designato dal richiedente, che accerterà i casi in cui sia necessario, al fine di ottenere la convalida, integrare le proprie qualifiche con tirocini o prove attitudinali.
Nel caso in cui le autorità preposte non abbiano preso una decisione entro i termini previsti, l’EPC verrà rilasciata ugualmente, mentre in caso di rigetto della domanda, dovrà essere indicata la motivazione e vi sarà la possibilità di effettuare ricorso.
La novità assoluta, nonchè l’utilità potenziale della tessera, sarà ovviamente l’opportunità di poter evitare le pratiche ed i tempi burocratici necessari alla conversione dei titoli, potendo esercitare immediatamente la professione in un altro Paese. Inoltre, nel caso in cui si voglia presentare successivamente una domanda per stabilirsi in un diverso Paese dell’UE, fascicolo ed account personali saranno già inseriti nel sistema elettronico, accorciando i tempi.
Per dovere di cronaca, è opportuno specificare che, come spesso accade, anche nel caso della tessera professionale europea il nostro Governo si è fatto beccare impreparato. La libera circolazione professionale UE, e quindi l’introduzione dell’EPC, è, infatti, una manovra approvata dal Parlamento europeo mediante emanazione della direttiva 2013/55/UE, datata 10 novembre 2013. L’Italia avrebbe dovuto, quindi, elaborare ed approvare uno specifico provvedimento di recepimento entro il 18 gennaio 2016. Quest’ultimo provvedimento è stato in effetti elaborato, ma allo stato attuale esso è fermo alla Camera; ne consegue che la scadenza non è stata rispettata, rendendo la norma di fatto auto-esecutiva, ossia applicabile automaticamente, anche senza l’adeguamento italiano.

Daniele Di Stefano

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