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AVVOCATURA – Anche i laureandi potranno accedere al praticantato

Grandi novità per gli studenti di Giurisprudenza, specialmente per chi è interessato ad esercitare l’avvocatura. Tempi accorciati per il praticantato.

Dall’anno accademico 2017/2018 gli iscritti all’ultimo anno di Giurisprudenza potranno anticipare 6 mesi di tirocinio obbligatorio per accedere alla professione.   Già nel  2012 era stata varata una riforma forense in merito (la legge 247/2012), seguito nel marzo del 2016 dal decreto  n.70 del ministero della Giustizia n.70, adesso una convenzione quadro siglata tra il Consiglio nazionale forense e la Conferenza dei direttori di Giurisprudenza e Scienze giuridiche ha finalmente disciplinato le modalità di svolgimento di questo tirocinio anticipato, a cui il tirocinante dovrà dedicare almeno 12 ore settimanali. La fase finale che decreterà l’inizio ufficiale di questa modalità di tirocinio anticipato sarà sancita nel giro dei prossimi mesi, attraverso la firma delle convenzioni tra le università e gli ordini territoriali.

Saranno ammessi ad effettuare il tirocinio anticipato gli studenti che hanno già superato gli esami di tutte le materie erogate dal 1° al 4° anno e che quindi hanno ricevuto il riconoscimento dei crediti in diritto privato, diritto processuale civile, diritto penale, diritto processuale penale, diritto amministrativo, diritto costituzionale e diritto dell’Unione europea. Eliminato, invece il requisito che permetteva l’accesso solo agli studenti con una media pari a 27. Nessun tipo di vincolo sarà posto alla media, così che potranno usufruire di questo tirocinio anticipato il più gran numero di studenti.

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Lo studio legale presso il quale il praticante svolgerà il suo praticantato dovrà garantire allo studente “l’effettivo carattere formativo del tirocinio, privilegiando – recita la convenzione – il suo coinvolgimento nell’assistenza alle udienze, nella redazione degli atti e nelle ricerche funzionali allo studio delle controversie”.  Il testo della convenzione prevede un paletto: se lo studente non consegue la laurea entro i due anni successivi alla durata legale del corso potrà chiedere di sospendere il tirocinio per sei mesi. Se dopo tale periodo non riuscisse a riprendere il tirocinio, verrà cancellato dal registro dei praticanti.  La tradizionale relazione finale che tutti gli studenti sono tenuti a redigere al termine delle esperienze di tirocinio, sarà d’obbligo anche al termine di questo particolare praticantato di sei mesi e verrà depositata presso il Consiglio dell’Ordine, il quale rilascerà  un attestato di tirocinio semestrale.